
Le riforme nell’ambito della previdenza per la vecchiaia sono di fondamentale importanza per il futuro della Svizzera. Occorre stabilizzare il finanziamento dell’AVS e della LPP e strutturarle in modo sostenibile.
La previdenza per la vecchiaia si appresta ad affrontare grandi sfide: l’aumento dell’aspettativa di vita e la mancanza del ricambio generazionale. L’aumento dell’aspettativa di vita fa sì che le rendite dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS, primo pilastro) e della previdenza professionale (LPP, secondo pilastro) debbano essere versate sempre più a lungo. A ciò si aggiunge il fatto che, nell’AVS, a causa del pensionamento dei baby boomer e della mancanza del ricam-bio generazionale, il numero dei contribuenti per ogni beneficiario di rendita è in costante diminuzione: questo, senza contromisure, comporta un crescente disavanzo. Inoltre, nel regime obbligatorio LPP vi è tuttora una notevole ridistribuzione estranea al sistema dalla generazione di lavoratori ai beneficiari di rendite, perché l’aliquota di conversione LPP è troppo elevata.
Alla votazione del 3 marzo 2024 è stata approvata l’iniziativa popolare per una 13esima mensilità AVS. I costi della 13esima mensilità AVS per il suo primo versamento nel 2026 ammontano a circa 4,2 miliardi di franchi. Per ragioni demografiche, tale cifra salirà a circa 5,4 miliardi di franchi entro il 2040. Il 19 giugno 2026 il Parlamento ha quindi approvato un aumento dell’aliquota normale dell’IVA di 0,4 punti percentuali a partire dal 2028, che permetterebbe all’AVS di ricavare circa da 1 a 1,4 miliardi di franchi in più. Per quanto riguarda la modifica costituzionale necessaria per l’aumento dell’IVA, l’ultima parola spetta al popolo (votazione popolare del 29 novembre 2026). Negli anni 2026 e 2027, la 13esima mensilità AVS dovrà in ogni caso essere finanziata interamente dal fondo di compensazione AVS esistente.
Il 20 maggio 2026 il Consiglio federale ha avviato la consultazione per la riforma AVS2030, che durerà fino all’11 settembre 2026. Per garantire il finanziamento dell'AVS per il periodo 2030-2040, intende aumentare le entrate mediante le fonti di finanziamento esistenti (tra cui contributi salariali e IVA). Intende invece rinunciare all’introduzione di nuove fonti di finanziamento, come ad esempio un’imposta sulle transazioni finanziarie, un’imposta sulle successioni o un’imposta sugli utili da sostanza immobiliare. Al fine di promuovere il proseguimento dell’attività lucrativa oltre l’età di riferimento, sta considerando di abolire l’età massima AVS di 70 anni, aumentare la franchigia e adeguare le aliquote di riduzione e aumento. Il Consiglio federale intende inoltre innalzare l’età minima per la percezione delle prestazioni in base all’età nei pilastri 2 e 3a da rispettivamente 58 e 60 anni a 63 anni (come nell’AVS). Non prevede invece di innalzare l’età di riferimento nel quadro della riforma AVS2030. La motivazione addotta è che in occasione della votazione per una previdenza vecchiaia sicura e sostenibile del 2024, che prevedeva di allineare l’età di pensionamento all’aspettativa di vita, il popolo si era espresso chiaramente contro l’innalzamento dell’età di riferimento. Inoltre, il Consiglio federale sostiene che un innalzamento generale dell’età di riferimento richiederebbe un lungo periodo di transizione e misure di compensazione; pertanto, non inciderebbe sulle finanze dell’AVS in tempi sufficientemente rapidi per garantire il finanziamento dell’AVS dal 2030.
L’ASA è contraria all’innalzamento dell’età minima per la percezione delle prestazioni in base all’età nei pilastri 2 e 3a e ritiene che sia indispensabile innalzare l’età di riferimento. In questo contesto, sostiene in particolare un meccanismo d’intervento che, non appena il fondo AVS scende al di sotto di una certa soglia, preveda innanzitutto l’innalzamento dell’età di riferimento e, secondariamente, l’aumento dell’IVA.
Il 22 settembre 2024 la popolazione svizzera ha respinto la riforma della previdenza professionale (riforma LPP). La riforma mirava a rafforzare il finanziamento del secondo pilastro mediante la riduzione dell’aliquota di conversione LPP dal 6,8 percento al 6,0 percento, a mantenere nel complesso il livello di prestazioni e a migliorare la copertura assicurativa dei lavoratori a tempo parziale. La riduzione dell’aliquota di conversione LPP avrebbe migliorato la situazione degli istituti di previdenza con prestazioni minime e vicine alla soglia LPP. Questi istituti di previdenza contano su un’adeguata aliquota di conversione LPP per poter evitare le perdite da pensionamento.
Gli istituti di previdenza con prestazioni sovraobbligatorie hanno invece sfruttato il loro margine di manovra a disposizione e adottato le misure necessarie:
Il 1° giugno 2026 il Consiglio degli Stati ha trasmesso al Consiglio federale il postulato 26.3521 (CSSS-S), «Potenziale di miglioramento nella previdenza professionale», incaricandolo di illustrare in un rapporto le possibilità per modernizzare in modo mirato la LPP. Il rapporto dovrà includere diversi adeguamenti (riduzione del numero di aliquote degli accrediti con contemporanea diminuzione dell’aliquota massima, inizio anticipato del risparmio, abbassamento della soglia d’entrata alla previdenza professionale e della deduzione di coordinamento, assicurazione delle persone con più impieghi, migliori possibilità di risparmio volontario) e al contempo «indicare un possibile controfinanziamento nell’ambito della LPP e prevedere eventuali misure di compensazione per le generazioni di transizione».
Dal punto di vista dell’ASA, una riforma deve imperativamente essere strutturata e finanziata in modo conforme al sistema. Un inasprimento del finanziamento trasversale delle prestazioni LPP a carico dei lavoratori non può essere un’opzione. Una riduzione dell’aliquota di conversione LPP è quindi un elemento imprescindibile dell’analisi del finanziamento.
Al di là del processo di stabilizzazione, occorre puntare a un’impostazione sostenibile dell’AVS e della LPP. Per un finanziamento della previdenza per la vecchiaia sostenibile a lungo termine è necessario che i parametri (età di riferimento, aliquota di conversione LPP, tasso d'interesse minimo LPP) siano stabiliti in base alle condizioni effettive e adeguati ai relativi sviluppi. L’ASA sostiene i relativi interventi politici.
Gli assicuratori vita privati gestiscono circa l’11 percento degli averi previdenziali nella previdenza professionale, assicurano circa il 42 percento degli assicurati attivi (compresa la sola assicurazione rischi) ed erogano prestazioni a circa il 20 percento delle beneficiarie e dei beneficiari di rendite (fonti: UST, Statistica delle casse pensioni 2024; FINMA, dati concernenti il conto d’esercizio Previdenza professionale 2024).
Gli assicuratori del ramo vita offrono alle PMI una gamma completa di prodotti e sono in una concorrenza ben funzionante tra di loro e con altri istituti di previdenza. Questo si riflette, tra l’altro, sotto forma di vari utili sul capitale, premi di rischio ed eccedenze.
Il Test svizzero di solvibilità (SST) ha inasprito notevolmente i requisiti per la costituzione e il mantenimento del capitale di solvibilità. Le eccessive richieste in materia di capitale fanno sì che le prestazioni di garanzia e le garanzie contro i rischi risultino troppo care e quindi possano non essere più offerte o offerte solo in misura limitata. Chi è esposto ai relativi rischi non può più assicurarsi conformemente alle necessità oppure i rischi devono essere assunti dallo Stato. Questo è in netto contrasto con l’attuale impostazione della previdenza professionale (e privata) ampiamente sostenuta dalla società. Un ulteriore peggioramento delle condizioni quadro non sarebbe sostenibile.