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Nuovo accordo di libero passaggio IGM: l’essenziale a colpo d’occhio

Listicle
9 Ottobre 2026

Con l’accordo di libero passaggio rivisto, gli assicuratori d’indennità giornaliera per malattia aderenti colmano in modo mirato le lacune del sistema attuale. Il nuovo accordo disciplina l’anticipo delle prestazioni in caso di competenza poco chiara per i casi di sinistro in corso e l’assegnazione dei datori di lavoro che, senza colpa propria, non riescono a trovare un’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera per malattia ai sensi della LCA. 

Sintesi

  • L’accordo di libero passaggio rivisto entrerà in vigore il 1° gennaio 2027.
  • Un obbligo di prestazione anticipata garantirà che, in caso di incertezze riguardo alla competenza per un caso di sinistro in corso, l’indennità giornaliera continui ad essere erogata senza dare adito a svantaggi per la persona assicurata.
  • Verrà inoltre introdotta una procedura di assegnazione per i datori di lavoro che, nonostante i propri sforzi e senza alcuna colpa propria, non riescono a trovare un’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera per malattia ai sensi della LCA.
  • Ai fini di un’assegnazione, occorrerà in linea di principio dimostrare di aver ricevuto almeno tre rifiuti da parte di assicuratori LCA che hanno aderito al nuovo accordo di libero passaggio. L’assegnazione garantirà un’offerta, ma non un preciso premio.
  • I datori di lavoro che avranno già disdetto la loro precedente assicurazione IGM prima del 1° gennaio 2027 o con effetto in tale data potranno richiedere un’assegnazione per la prima volta a partire dal 1° luglio 2027. Per i datori di lavoro che acquisiscono il diritto all’assegnazione dopo l’entrata in vigore del nuovo accordo, la procedura si applicherà immediatamente. L’assicurazione personale d’indennità giornaliera per malattia dei lavoratori indipendenti non rientrerà nell’ambito di applicazione dell’accordo di libero passaggio.

1. Cos’è l’accordo di libero passaggio relativo all’indennità giornaliera per malattia?

L’accordo di libero passaggio è un accordo di settore stipulato tra gli assicuratori d’indennità giornaliera per malattia che vi hanno aderito. Disciplina il trasferimento di singoli assicurati e di interi portafogli di assicurati tra gli assicuratori aderenti, ad esempio in caso di cambio di datore di lavoro o di assicuratore. Si mira così a evitare oneri amministrativi e svantaggi inammissibili per gli assicurati e i datori di lavoro.

L’accordo rivisto entrerà in vigore il 1° gennaio 2027 e si applicherà alle assicurazioni collettive d’indennità giornaliera ai sensi della LCA e della LAMal offerte dagli assicuratori aderenti. Insieme, questi ultimi coprono oltre il 98 percento del mercato delle assicurazioni collettive d’indennità giornaliera per malattia in Svizzera. Non si applicherà invece ai casi previsti dalla LAMal tra assicuratori malattie.

2. Cosa cambierà dal 1° gennaio 2027?

La revisione introduce in particolare due novità:

  • un obbligo di prestazione anticipata: se, in seguito a un cambio di assicuratore, non risulta subito chiaro quale assicuratore sia competente per un caso di sinistro in corso, l’assicuratore precedente continua a erogare le prestazioni in via provvisoria.
  • una procedura di assegnazione: i datori di lavoro che, nonostante gli sforzi dimostrati e senza alcuna colpa propria, non riescano a trovare un’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera per malattia ai sensi della LCA, possono essere assegnati a un assicuratore aderente nel rispetto delle condizioni previste dall’accordo.

3. Il nuovo accordo sostituisce il precedente accordo di libero passaggio?

L’accordo rivisto sostituisce il precedente accordo di libero passaggio del 2006 tra gli assicuratori che hanno già aderito al nuovo accordo. Poiché non tutti gli assicuratori che hanno aderito all’accordo di libero passaggio finora in vigore cambieranno contemporaneamente, per un periodo transitorio i due accordi potranno coesistere. L’elenco aggiornato degli assicuratori aderenti è pubblicato qui. Gli assicuratori che hanno già aderito al nuovo accordo di libero passaggio coprono già oltre il 98 percento del mercato.

4. Come funziona il nuovo obbligo di prestazione anticipata?

Se, in caso di sinistro in corso, l’assicuratore precedente e quello nuovo non sono d’accordo sulla competenza, l’assicuratore precedente continua a erogare le indennità giornaliere in via provvisoria. Le prestazioni corrispondono all’importo assicurato fino a quel momento e rispettano il periodo di attesa e la durata delle prestazioni previsti in precedenza

La persona assicurata non deve subire né ritardi né svantaggi nella percezione delle prestazioni a causa dei chiarimenti tra gli assicuratori. Se in seguito dovesse risultare che la competenza spetta al nuovo assicuratore, gli assicuratori regolano il rimborso tra di loro.

5. Chi può richiedere un’assegnazione e quali sono i requisiti da soddisfare?

La procedura di assegnazione è rivolta ai datori di lavoro che cercano un’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera per malattia ai sensi della LCA per i propri dipendenti e che, nonostante gli sforzi dimostrati e senza alcuna colpa propria, non ricevono alcuna offerta. Non vi è alcuna limitazione alle PMI o alle aziende di una specifica dimensione.

È determinante che si cerchi un’assicurazione collettiva per i dipendenti. La procedura non si applica all’assicurazione personale d’indennità giornaliera degli indipendenti. Nel caso delle persone assunte dalla propria azienda, fa fede il rapporto di lavoro tra datore di lavoro e dipendente. La procedura di assegnazione non si applica alle assicurazioni d’indennità giornaliera per malattia ai sensi della LAMal.

Nello specifico, il datore di lavoro deve dimostrare di non aver ricevuto alcuna offerta da almeno tre assicuratori LCA che hanno aderito al nuovo accordo di libero passaggio. Inoltre, l’assenza di un contratto non deve, in linea di principio, essere attribuibile a colpa propria. Ad esempio, possono costituire una colpa propria la violazione dell’obbligo di notifica, il mancato pagamento dei premi, l’abuso assicurativo o un inganno intenzionale dell’assicuratore.

In caso di risoluzione del contratto a causa del mancato pagamento dei premi, l’assegnazione è nuovamente possibile dopo due anni civili. In caso di violazione dell’obbligo di notifica, abuso assicurativo o inganno intenzionale, tale periodo è pari a cinque anni civili.

Tutte le informazioni fornite all’ufficio preposto all’assegnazione e all’assicuratore assegnato devono essere complete e veritiere. I requisiti vengono verificati dall’ufficio preposto all’assegnazione. 

Per l’avvio della nuova procedura si applica una norma transitoria: i datori di lavoro che già il 1° gennaio 2027 non dispongano di un’assicurazione d’indennità giornaliera per malattia a seguito di una disdetta da parte dell’assicuratore precedente o del rifiuto di un adeguamento del premio, potranno richiedere un’assegnazione a partire dal 1° luglio 2027. Si evita così che, nella nuova procedura, si debbano valutare fatti verificatisi prima dell’entrata in vigore dell’accordo. 

Questo periodo transitorio non si applica ai nuovi casi che insorgono dopo l’entrata in vigore, ossia il 1° gennaio 2027. Ad esempio, un datore di lavoro che cerca per la prima volta un’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera per malattia e che, dopo il 1° gennaio 2027, viene rifiutato da almeno tre assicuratori LCA, può in linea di principio presentare direttamente una richiesta di assegnazione.

6. L’accordo di libero passaggio si applica anche ai lavoratori indipendenti?

No. L’accordo di libero passaggio si applica ai dipendenti e alle assicurazioni collettive d’indennità giornaliera per malattia dei datori di lavoro. L’assicurazione personale d’indennità giornaliera per malattia dei lavoratori indipendenti non rientra nell’ambito di applicazione dell’accordo.

A tal proposito è determinante la posizione della persona secondo il diritto assicurativo. Chi è assunto presso un’azienda ed è assicurato come lavoratore dipendente non viene escluso dall’ambito di applicazione dell’accordo per il solo fatto di partecipare al contempo all’azienda.

Per la propria copertura assicurativa, i lavoratori indipendenti possono informarsi presso gli assicuratori su una soluzione personalizzata d’indennità giornaliera per malattia. Oltre alle assicurazioni ai sensi della LCA, esiste anche la possibilità di stipulare un’assicurazione d’indennità giornaliera per malattia ai sensi della LAMal. In tal caso vige, in linea di principio, l’obbligo di ammissione; sono tuttavia possibili, a determinate condizioni e per un periodo limitato, riserve per motivi di salute.

7. Nel concreto, cosa deve fare un’azienda e a chi deve rivolgersi?

Un’azienda interessata deve innanzitutto richiedere delle offerte agli assicuratori d’indennità giornaliera per malattia LCA che hanno aderito al nuovo accordo di libero passaggio. Se non riceve alcuna offerta da almeno tre assicuratori, deve documentare per iscritto i rifiuti e presentarli all’ufficio preposto all’assegnazione insieme agli altri documenti richiesti. 

L’ufficio preposto all’assegnazione entrerà in funzione il 1° gennaio 2027. Informazioni più dettagliate sulla presentazione delle richieste e sulle possibilità di contatto saranno pubblicate in tempo utile sul sito web dell’ASA. 

8. A quale assicuratore viene assegnata un’azienda?

Se un assicuratore che ha aderito al nuovo accordo di libero passaggio ha disdetto il contratto senza colpa propria del datore di lavoro, oppure se il datore di lavoro ha rifiutato un aumento del tasso di premio superiore al 200 percento a parità di copertura, l’assegnazione avviene di norma all’assicuratore precedente. Questa regola rimane in vigore fino a sei mesi dopo la scadenza del contratto precedente.

Negli altri casi, l’assegnazione avviene di principio secondo un ordine alfabetico prestabilito tra gli assicuratori LCA che hanno aderito al nuovo accordo di libero passaggio. Per i volumi contrattuali particolarmente elevati, l’accordo prevede norme aggiuntive affinché l’assegnazione sia equamente ripartita tra gli assicuratori.

9. L’assegnazione implica automaticamente una copertura assicurativa?

No. L’assegnazione obbliga l’assicuratore competente a presentare un’offerta. Il contratto assicurativo sussiste però solo quando il datore di lavoro accetta l’offerta o la proposta di assicurazione entro i termini e soddisfa i requisiti ivi indicati. 

10. Quale copertura assicurativa riceve un’azienda assegnata e a quanto ammonta il premio?

In caso di riassegnazione all’assicuratore precedente, la copertura corrisponde almeno a quella della polizza precedente. In linea di principio, non sono ammesse nuove riserve relative alle persone. A parità di copertura, il precedente tasso di premio può essere aumentato al massimo del 200 percento, che corrisponde al massimo a un triplicamento del premio precedente.

In caso di assegnazione a un altro assicuratore, si ha diritto a una copertura di base definita: 30 giorni di periodo di attesa, l’80 percento della massa salariale assicurata e una durata delle prestazioni di 720 o 730 giorni, al netto del periodo di attesa. Il premio viene determinato in base al rischio.

11. Un assicuratore assegnato può disdire immediatamente il contratto?

No. Un contratto stipulato in seguito all’assegnazione ha una durata iniziale minima di due anni. In linea di principio, durante tale periodo l’assicuratore rinuncia al diritto di disdetta ordinario e alla disdetta in caso di sinistro. Restano validi determinati diritti di disdetta straordinari. 

Se invece il datore di lavoro rifiuta l’assicurazione offerta, non sussiste un diritto immediato a una nuova assegnazione. Una nuova assegnazione è possibile non prima che siano trascorsi sei mesi dalla data in cui sarebbe scaduto il contratto rifiutato.

12. Perché l’accordo di libero passaggio è stato rivisto?

L’attuale sistema di assicurazione d’indennità giornaliera per malattia funziona per l’ampia maggioranza delle aziende e dei dipendenti. In alcuni casi, però, le aziende non sono riuscite a trovare un’assicurazione nonostante i propri sforzi e senza alcuna colpa propria. Inoltre, in alcuni casi isolati, il cambio di compagnia assicurativa ha dato adito a incertezze riguardo ai casi di sinistro in corso.

La revisione interviene proprio in tali situazioni: l’obbligo di prestazione anticipata è volto a evitare interruzioni nelle prestazioni in caso di dubbi sulla competenza, mentre la procedura di assegnazione costituisce una soluzione di riserva per determinati casi di rigore. Secondo il Consiglio federale, circa lo 0,13 percento dei lavoratori è impiegato in aziende che, nonostante i propri sforzi, non ricevono alcuna offerta assicurativa.

13. L’accordo di libero passaggio introduce un obbligo di stipulare un’assicurazione d’indennità giornaliera per malattia?

L’accordo costituisce una soluzione settoriale per situazioni problematiche ben definite. Non introduce alcun obbligo generale e non modifica in alcun modo il carattere fondamentalmente facoltativo dell’assicurazione d’indennità giornaliera per malattia. Secondo l’ASA, l’accordo consente di affrontare le difficoltà riscontrate negli accessi a tale copertura in modo più mirato rispetto a un cambiamento sistematico e capillare. Il rapporto del Consiglio federale del 19 agosto 2026 illustra diverse possibilità di riforma e rileva che l’assicurazione d’indennità giornaliera per malattia garantisce una protezione contro le perdite salariali dovute a malattia alla maggior parte dei lavoratori.