
L’esame del rischio riveste una grande importanza per l’assicurazione privata delle persone. Mediante i termini come selezione e antiselezione viene evidenziata la necessità dell’esame del rischio e della visita medica. Il presente articolo descrive inoltre quali possibilità esistono per valutare il rischio assicurativo e come avviene l’esame nei diversi rami assicurativi.
Il pensiero assicurativo è fondato sul principio della solidarietà, riassunto nel motto «uno per tutti, tutti per uno». Questo principio trova pieno impiego nelle assicurazioni sociali. Nell’AI, ad esempio, tutta la popolazione svizzera è assicurata fin dalla nascita: non esiste la possibilità di scegliere se aderirvi o meno. Pertanto, non è necessario un esame del rischio, poiché l’obbligo di adesione crea automaticamente un collettivo di assicurati che corrisponde all’intera popolazione con la sua gamma di rischi. Inoltre, le condizioni sono uguali per tutti e non è possibile, ad esempio, stabilire individualmente la somma assicurativa. Le probabilità di invalidità degli assicurati rispecchiano quindi quelle della popolazione nel suo complesso.
Diversa, invece, la situazione nelle assicurazioni facoltative, ad esempio nell’assicurazione vita privata. Se la stipula assicurativa fosse libera, si assicurerebbero prevalentemente persone che considerano elevato il proprio rischio di ammalarsi, di diventare invalide o di morire. Questa cosiddetta antiselezione comporterebbe una frequenza dei sinistri maggiore in un tale collettivo basato sulla volontarietà rispetto alla popolazione nel suo complesso. Inevitabilmente, i premi dovrebbero essere aumentati e, sulla scia di questa tendenza, adeguati di continuo. Gli assicurati con un buon profilo di rischio non sarebbero più disposti a pagare premi elevati per un rischio che ritengono basso; pertanto, a poco a poco si ritirerebbero dalla comunità di assicurati. Questa evoluzione non comporterebbe soltanto ulteriori aumenti dei premi e il fallimento di alcuni assicuratori, ma segnerebbe in ultima analisi la fine dell’intero settore assicurativo privato.
Per contrastare questo comportamento orientato al vantaggio individuale esistono diverse possibilità, tra cui:
Queste misure presentano lo svantaggio di essere troppo generiche e di non risultare efficaci per ogni singolo caso. Il differimento, ad esempio, è poco sensato in presenza di malattie croniche o degenerative. Anche le clausole d’esclusione presentano dei limiti e possono creare problemi d’interpretazione o disparità: a titolo esemplificativo, se si escludesse dalla copertura assicurativa il diabete di tipo 2, incluse le sue complicanze, in caso di successiva insufficienza renale o infarto potrebbe sorgere disaccordo sul fatto che tali patologie renali o cardiovascolari siano state causate dal diabete escluso.
Un esame individuale del rischio è quindi la soluzione più adeguata, poiché consente di esaminare il profilo di rischio della singola persona e definire condizioni di ammissione caso per caso. Il rischio maggiore per le persone la cui mortalità o morbilità è nettamente superiore alla media statistica del collettivo di assicurati e che non sono assicurabili a condizioni normali può essere compensato mediante supplementi di premi.
L’esperienza ha dimostrato che, in Svizzera, nell’assicurazione vita individuale meno dell’1 percento delle proposte viene rifiutato e in meno del 10 percento dei casi vengono applicati supplementi o riserve. Nell’assicurazione vita collettiva (previdenza professionale) tali percentuali sono sensibilmente inferiori.
Va precisato innanzitutto che qualsiasi tipo di esame del rischio può essere effettuato solo previo consenso della persona da assicurare. Le proposte assicurative contengono pertanto una dichiarazione di consenso con il testo seguente o un testo analogo:
«Inoltre, la compagnia assicurativa XYZ è autorizzata a richiedere informazioni pertinenti a enti pubblici e altri soggetti terzi in relazione alla stipula del contratto, alla sua esecuzione o a un eventuale sinistro. Apponendo la propria firma, l’assicurato autorizza in particolare i medici curanti, gli ospedali e altri soggetti terzi a fornire al servizio medico dell’assicurazione XYZ tutte le informazioni necessarie relative alla proposta assicurativa e all’esecuzione del contratto. A tal fine, esonera espressamente le persone e le istituzioni sopra menzionate dall’obbligo di riservatezza».
I sinistri che comportano elevate prestazioni assicurative gravano, naturalmente, in misura maggiore sulla comunità di assicurati. L’esame del rischio è quindi più approfondito in caso di somme assicurative elevate rispetto a quelle basse.
Il modo più semplice per esaminare i rischi è la dichiarazione sullo stato di salute. Il richiedente firma, ad esempio, una dichiarazione dal seguente contenuto:
«Dichiaro di essere in buona salute e pienamente idoneo al lavoro».
Il contenuto di questa conferma molto rudimentale può essere ampliato a piacere:
«Dichiaro di essere in buona salute e pienamente idoneo al lavoro e di non assumere alcun farmaco».
La tappa successiva consiste nella compilazione di un questionario da parte della persona da assicurare. A seconda della somma assicurativa e del prodotto, nonché della compagnia, il numero e il contenuto delle domande possono variare.
La terza tappa comprende la visita medica e ha luogo in caso di somme assicurative elevate o molto elevate. La persona da assicurare è invitata a fissare un appuntamento, secondo le direttive della compagnia, con un medico di sua scelta. La visita si basa sul rapporto dell’esame medico di quattro pagine impiegato dalle società svizzere di assicurazioni sulla vita. Il dottore o la dottoressa rileva, insieme alla persona da assicurare, l’anamnesi e documenta i risultati dell’esame clinico. Il documento viene utilizzato da tutti gli assicuratori vita svizzeri, ma anche da altri assicuratori di persone.
A seconda dell’importo delle prestazioni assicurate e dell’età della persona richiedente, questa visita medica viene completata da uno screening di laboratorio ed eventualmente da ulteriori accertamenti.
Nella maggior parte dei casi, i documenti menzionati permettono all’assicuratore di prendere una decisione di ammissione. Tuttavia, se la persona da assicurare dichiara patologie pregresse rilevanti dal punto di vista medico-assicurativo, vanno richieste informazioni aggiornate e comprovate al medico curante.
Per la valutazione sono particolarmente importanti i dati relativi all’esatta diagnosi, comprese le informazioni aggiuntive quali:
L’assicuratore conta sul fatto che le informazioni derivanti dal questionario e dalla visita siano attuali, complete e veritiere. Questo è nell’interesse di tutti i membri della comunità di assicurati, che hanno diritto a parità di trattamento ed equità. In caso di dichiarazioni non veritiere o incomplete da parte della persona da assicurare, ai sensi degli artt. 4 e 6 della LCA l’assicuratore ha il diritto di recedere dal contratto. Questo può avere conseguenze gravi per il contraente o il beneficiario, poiché in caso di sinistro rischia che le prestazioni assicurative di cui necessita con urgenza vengano negate.
La responsabilità giuridica del medico per informazioni veritiere, oggettive e complete è disciplinata dall’art. 398 CO: il medico agisce nell’ambito di un «mandato propriamente detto» ed «è responsabile verso il mandante della fedele e diligente esecuzione degli affari affidatigli».
Poiché la stipula è facoltativa, viene quasi sempre effettuata una valutazione del rischio commisurata alla somma assicurativa. Per le somme di rischio esigue va compilato un questionario sullo stato di salute, mentre per le somme più elevate, e a seconda della propensione al rischio della compagnia, sono richieste visite mediche più approfondite. Si stima che il 3–5 percento di tutte le stipule richieda una visita medica. Questa percentuale varia in base agli assicuratori e rispecchia la rispettiva gamma di prodotti, il gruppo target e, in ultima analisi, la filosofia di underwriting specifica della compagnia.
La previdenza professionale è disciplinata dalla legge. Per le prestazioni obbligatorie non sono ammessi né supplementi né restrizioni nella copertura, motivo per cui non è necessario un esame del rischio. Anche per le prestazioni sovraobbligatorie il rischio di antiselezione è ridotto, poiché in linea di principio deve essere assicurato un collettivo secondo un piano prestabilito e il singolo non può richiedere coperture a propria discrezione. L’esame del rischio mira quindi soprattutto a garantire che nel collettivo di assicurati non vengano integrate prestazioni molto elevate a fronte di premi insufficienti. Le prassi di ammissione e i limiti per le visite mediche dei diversi assicuratori e istituti di previdenza in Svizzera differiscono notevolmente. Nei gruppi più piccoli il rischio soggettivo è maggiore rispetto alle grandi aziende o alle grandi organizzazioni. Nella definizione del piano previdenziale le gradi imprese non possono tener conto delle singole situazioni di salute, mentre teoricamente i proprietari di una PMI potrebbero apportare adeguamenti in base alla propria situazione personale. L’esame del rischio dipende quindi non solo dalle prestazioni assicurate, ma anche dalle dimensioni dell’azienda.
Meno dell’1 percento delle persone assicurate collettivamente viene convocato per una visita medica.
Per questo ramo non esiste un obbligo giuridico. Le condizioni di ammissione dipendono di norma dalle dimensioni dell’azienda e dal salario da assicurare. Se il titolare o la titolare di un’azienda desidera assicurarsi insieme alla propria piccola impresa per un’indennità giornaliera stabilita autonomamente, a causa del rischio di antiselezione occorre quasi sempre compilare almeno un questionario.
Nelle aziende più grandi, con assicurazione pianificata e basata sul salario di tutti i dipendenti, può invece non essere necessario alcun questionario fino a masse salariali considerevoli. Una conferma dello stato di salute è tuttavia sempre richiesta.
I questionari vengono esaminati da collaboratori con formazione medica del servizio medico della compagnia e, se necessario, integrati con informazioni già disponibili da precedenti stipule e sinistri. All’occorrenza, vengono richieste ulteriori informazioni al medico curante. I casi chiari e più semplici vengono valutati direttamente dal responsabile dell’analisi dei rischi. Le situazioni più complesse, in particolare con ulteriori esiti derivanti ad esempio da ecocardiogrammi e radiografie, vengono sottoposte per la valutazione al medico di fiducia della compagnia.
Come accennato in precedenza, le persone la cui probabilità di morte o di invalidità si discosta sensibilmente dalla norma a causa di patologie pregresse, disturbi acuti o cronici o altri fattori di rischio devono aspettarsi supplementi di premio, restrizioni nella copertura o addirittura un rifiuto.
I supplementi di premio sono calcolati sulla base della sovramortalità statisticamente prevista. Tali supplementi possono essere temporanei o permanenti.
La probabilità di insorgenza dell’evento assicurato è statisticamente meno prevedibile, poiché influenzata da elementi soggettivi. In caso di malattie psichiche o patologie con sintomatologia molto dolorosa (ad es. malattie reumatiche), la compensazione del rischio mediante un semplice sovrapprezzo spesso non è possibile e richiede pertanto una clausola d’esclusione.
Il calcolo della mortalità e dell’incapacità al guadagno (morbilità) poggia su:
Su questa base, i principali riassicuratori hanno sviluppato delle linee guida tariffarie per i loro clienti, ossia gli assicuratori diretti. Queste consentono una valutazione del rischio semplice da applicare, oggettiva e fondata su evidenze.
In sintesi, si può affermare che la visita medica è indispensabile per il funzionamento dell’assicurazione facoltativa delle persone. Dei suoi vantaggi non beneficia solo il collettivo di assicurati, sotto forma di premi accessibili e commisurati al rischio, ma anche il singolo cliente, grazie a un’offerta assicurativa adattata alla propria situazione personale.