Tecnica attuariale e legislatore
Eccessive prescrizioni tecniche nelle ordinanze possono mettere a rischio le offerte per la protezione assicurativa. L'ASA si impegna affinché si rinunci in generale a stabilire deroghe dalle regole della LCA.
Soprattutto nel settore dell'assicurazione di responsabilità civile si denota una crescente tendenza che deve richiamare l'attenzione dell'Associazione d'Assicurazioni. Già nel 2014 nell'ordinanza sugli investimenti collettivi sono state emanate le prescrizioni che deve adempiere un'assicurazione di responsabilità civile professionale. Si è tentato di fissare una somma di assicurazione che doveva sempre coprire per tutto l'anno in modo quasi «fluttuante» una determinata aliquota percentuale dell'attivo fisso del gestore patrimoniale. L'ordinanza doveva contemplare anche la ricostituzione della somma di copertura in caso di sinistri nell'anno in corso e determinate condizioni di responsabilità. All'epoca l'ASA aveva richiamato l'attenzione della Finma sul fatto che tali condizioni del legislatore influenzano in modo inammissibile l'offerta sul mercato. In determinate circostanze, un prodotto non può dunque più essere proposto dal punto di vista della tecnica attuariale. Gli assicuratori hanno tentato di spiegare che le direttive tecniche nella legge presuppongono che i relativi offerenti, in questo caso gli assicuratori, vengano coinvolti in una consultazione preliminare al fine di meglio conoscere le capacità di rischio.
Far confluire conoscenze specifiche
Nel 2018 durante l'emanazione dell'ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi) e dell'ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) si è accesa una nuova discussione relativa al contenuto di prodotti assicurativi nelle ordinanze. Non tutti gli assicuratori offrono prodotti specifici nel ramo della responsabilità civile professionale per professioni speciali. Gli assicuratori che offrono tali prodotti conoscono però perfettamente i limiti dell'assicurabilità di questo settore e dispongono di relative direttive di sottoscrizione che si basano su valori empirici e capitali di rischio. Esiste effettivamente il pericolo che, a causa di prescrizioni (troppo) ampie nelle nuove ordinanze e concernenti durata/termine di disdetta/copertura del rischio e livello di copertura, sul mercato svizzero non sarà possibile ottenere una protezione assicurativa o lo sarà solo in casi molto isolati. L'ASA si impegna affinché si rinunci in generale a stabilire deroghe dalle regole della legge sul contratto d'assicurazione LCA. Se in caso di una situazione giuridica particolare vengono posti nuovi requisiti agli assicuratori, essi devono avere la possibilità di far confluire sin dall'inizio le proprie conoscenze specifiche nella procedura di consultazione.