Un catalogo precisa quali danni naturali sono assicurati
I danni causati dagli elementi naturali sono sinistri provocati dall’azione di forze naturali. In ragione del ruolo fondamentale svolto sul piano macroeconomico e socio-politico, in Svizzera dal 1° gennaio 1993 l’assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali è oggetto di una regolamentazione speciale fondata sul principio di solidarietà nazionale.
Ai sensi dell’art. 33 LSA (RS 961.01), la copertura dei danni causati dagli elementi naturali deve essere inclusa nell’assicurazione contro gli incendi. L’entità della copertura, gli oggetti assicurati e le norme riguardanti la franchigia sono definiti nella relativa ordinanza sulla sorveglianza (OS, RS 961.011). L’OS precisa inoltre quali siano, in tal senso, i danni causati dagli elementi naturali da inserire nell’assicurazione contro gli incendi (danni causati dagli elementi naturali secondo l’OS: DN-OS).
Le tariffe dei premi si basano sulla decisione dei premi della FINMA (già Ufficio federale delle assicurazioni private) e sono unitarie e vincolanti per tutti gli assicuratori privati.
Gli oggetti, la cui assicurazione contro gli elementi naturali è disciplinata nell’OS, sottostanno alle relative norme e alla tariffa dei premi. Agli assicuratori è concesso un margine di libertà imprenditoriale solo per gli oggetti e i rischi che non rientrano nell’ambito di questa regolamentazione (danni causati dagli elementi naturali-speciale: DN-speciale).
Dall’entrata in vigore delle disposizioni di legge sull’assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali sono state elaborate diverse versioni interpretative. La lista Excel disponibile in questa pagina mira a semplificare, quale strumento di lavoro, la definizione dei DN-OS disciplinati dalla legge e si iscrive nell’ottica di un’interpretazione univoca. Serve a garantire la trasparenza e la certezza del diritto e viene aggiornata all’occorrenza insieme alla FINMA.