Con la revisione della LAINF entrata in vigore il 1° gennaio 2017, è stata introdotta un'inversione dell'onere della prova a sfavore dell'assicuratore infortuni in relazione alle lesioni corporali simili a infortunio.
Ora, secondo l'art. 6 cpv. 2 LAINF, l'assicuratore infortuni deve fornire le prestazioni anche per le seguenti lesioni corporali, a condizione che non siano dovute prevalentemente all'usura o a una malattia:
a. fratture;
b. lussazioni di articolazioni;
c. lacerazioni del menisco;
d. lacerazioni muscolari;
e. stiramenti muscolari;
f. lacerazioni dei tendini;
g. lesioni dei legamenti;
h. lesioni del timpano.
Non risulta quindi più essere determinante l'evento evidente, quanto piuttosto il substrato pato-morfologico. Al fine di controllare la plausibilità della relativa valutazione, occorre considerare la predisposizione della persona assicurata, il meccanismo del danno e la tipologia del danno.
Come noto, in tutti questi danni fisici, indipendentemente dal fatto che siano dovuti a un infortunio o a una malattia, sono le lesioni al menisco o alla cuffia dei rotatori a causare i maggiori problemi visto che danno spesso origine a postumi tardivi.
Per poter eseguire la valutazione su una base possibilmente unitaria, è stato elaborato il rapporto complementare dettagliato ginocchio, che va compilato dal medico curante e fornisce informazioni sul meccanismo del danno, la tipologia del danno con il suo decorso, nonché sulla predisposizione dell'assicurato rispettivamente del paziente.