La legge sul contratto d'assicurazione (LCA) disciplina le relazioni contrattuali tra le società d'assicurazione e i loro clienti. La revisione intende modernizzare la legge e tenere conto delle esigenze legittime dei consumatori. L'ASA è a favore della revisione parziale della legge secondo l'incarico del Parlamento.
<p><strong>La legge sul contratto d'assicurazione (LCA) disciplina le relazioni contrattuali tra le società d'assicurazione e i loro clienti. La revisione intende modernizzare la legge e tenere conto delle esigenze legittime dei consumatori. L'ASA è a favore della revisione parziale della legge secondo l'incarico del Parlamento.</strong></p><p>Zurigo, 27 ottobre 2016 – Per una tutela dei consumatori al passo coi tempi gli assicuratori sono a favore di un diritto di disdetta. In questo modo i clienti potranno recedere anche da contratti con lunga durata. L'introduzione di un diritto di recesso, che permetta al contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine, tiene conto sia delle richieste di una tutela moderna dei consumatori, sia del prolungamento dei termini di prescrizione. Così gli assicurati possono richiedere prestazioni fino a cinque anni dopo il sinistro e non solo fino a due anni.</p><p><strong>Nessun adeguamento per le richieste dei clienti già attuate</strong><br /> Le proposte di revisione del Consiglio federale vanno oltre l'incarico del Parlamento. L'ASA ritiene che le richieste dei clienti, già attuate nell'ambito della revisione parziale della LCA nel 2006/2007, non vadano ulteriormente modificate. Ciò vale in particolare per le seguenti disposizioni.</p><ul> <li>­Obbligo d'informare: prima della stipulazione del contratto i clienti ricevono tutte le informazioni rilevanti. Gli obblighi d'informare che vanno oltre migliorano difficilmente le spiegazioni, ma aumentano il rischio di perdere le informazioni importanti tra quelle meno rilevanti.</li> <li>­Reticenza: gli assicuratori calcolano il rischio sulla base delle informazioni che ricevono dal cliente al momento della stipulazione del contratto. Gli assicuratori devono potersi fidare di questi dati. Con l'ultima revisione parziale della LCA è stata notevolmente migliorata la situazione dei clienti in caso di reticenza. Tuttavia, con la nuova disposizione per gli assicuratori sarebbe difficilmente possibile in futuro decurtare le prestazioni se l'assicurato fornisse dati sbagliati alla stipulazione del contratto.</li> </ul><p>Inoltre, l'ASA è sfavorevole alle proposte che causano costi supplementari senza motivo, che poi si riflettono sui premi, o che non offrono un valore aggiunto per i clienti. Tra queste figurano:</p><ul> <li>­Estensione della responsabilità: con questa disposizione gli assicuratori dovrebbero assumersi i danni anche dopo lo scioglimento del contratto di assicurazione con il cliente. A questo scopo gli assicuratori dovrebbero costituire riserve. Ciò farebbe aumentare il costo dei prodotti.</li> <li>­Diritto di credito diretto: oggi la persona lesa inoltra le proprie richieste al responsabile del danno, che a sua volta si rivolge alla sua assicurazione di responsabilità civile. La nuova disposizione prevede che la persona lesa si rivolga direttamente all'assicurazione di responsabilità civile di chi ha causato il danno. In questo modo il contrante non è più libero di scegliere se ricorrere alla sua assicurazione o se pagare personalmente il danno.</li> </ul><p>In Svizzera i clienti assicurativi sono ben tutelati. Questa protezione viene garantita, oltre che dalla legge sul contratto d'assicurazione, dalla legge sulla sorveglianza degli assicuratori, dall'ordinanza sulla sorveglianza e da numerose circolari della Finma. Inoltre, gli assicuratori si impegnano con misure volontarie per la tutela dei loro clienti. Tra queste figurano l'Ombudsman dell'assicurazione privata e della Suva, nonché «Cicero», il marchio che funge da garante per l'elevata qualità nella consulenza assicurativa.</p>