I 5 pun­ti più im­por­tan­ti del­la ri­for­ma LPP

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Il 17 marzo 2023, il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno approvato la riforma della previdenza professionale, che rappresenta un compromesso equilibrato e sostenibile in termini di costi e fornisce un importante contributo a una previdenza per la vecchiaia lungimirante. Il settore assicurativo svizzero si esprime quindi chiaramente a favore della riforma. Di seguito sono elencati gli aspetti più rilevanti della riforma valutati dal punto di vista del settore assicurativo svizzero.

Da diverso tempo le rendite della previdenza professionale sono sotto pressione. Le ragioni di questa pressione sono l’aumento dell’aspettativa di vita e il calo dei rendimenti degli investimenti. Né l’inflazione né i tassi crescenti possono risolvere il problema. Una riforma della previdenza professionale è quindi necessaria e urgente.

L’elemento centrale della riforma decisa è la riduzione dell’aliquota di conversione LPP, troppo elevata, dal 6,8 percento al 6,0 percento: questo riduce l’indesiderata ridistribuzione dai lavoratori ai beneficiari di rendite. Rafforzando al contempo il processo di risparmio (adeguamento degli accrediti di vecchiaia e della deduzione di coordinamento) e introducendo i supplementi di rendita per la generazione di transizione, si mantiene il livello di prestazioni e si migliora la situazione previdenziale dei lavoratori con salari bassi, spesso donne e uomini giovani o impiegati a tempo parziale. La riforma stabilizza e modernizza la previdenza professionale raggiungendo così gli obiettivi prefissati.

1. Riduzione dell'aliquota di conversione minima al 6,0 percento

Con la riforma LPP si riduce l’aliquota di conversione nella previdenza professionale obbligatoria dal 6,8 al 6,0 percento. Questa misura è imperativa per la stabilizzazione finanziaria della previdenza professionale.

Approfondimento - Durante l’attività lucrativa, i dipendenti e i loro datori di lavoro versano dei contributi alla cassa pensione. I contributi di risparmio vengono attribuiti all’avere di vecchiaia personale sotto forma di accrediti di vecchiaia, su cui poi si applicano gli interessi. Al momento del pensionamento, l’avere di vecchiaia disponibile viene convertito in una rendita di vecchiaia per tutta la vita (incluso il diritto alle rendite per i superstiti) o versato come capitale.
L'aliquota di conversione determina la conversione dell’avere di vecchiaia accumulato in una rendita di vecchiaia per tutta la vita. Nella previdenza obbligatoria ai sensi della LPP, questa aliquota attualmente corrisponde al 6,8 percento per un uomo di 65 anni o una donna di 64 anni. Ciò significa che un avere di vecchiaia di CHF 100’000 comporta una rendita di vecchiaia annuale di CHF 6’800 (cioè il 6,8 percento di CHF 100’000). L'aliquota del 6,8 percento è chiaramente troppo alta; secondo gli esperti, il giusto valore affinché il capitale risparmiato sia sufficiente fino alla fine della vita è attorno al 5 percento.
Questo si spiega chiaramente per il fatto che quando la LPP è stata introdotta si prevedeva il versamento di rendite per circa 15 (uomini) rispettivamente 19 anni (donne), mentre nel frattempo sono diventati circa 20 (uomini) rispettivamente 23 anni (donne) (fonte: Ufficio federale di statistica). Il periodo di versamento della rendita è quindi aumentato di più del 30 percento (uomini) rispettivamente del 20 percento (donne), ma l’aliquota di conversione si è ridotta solo del 6 percento (dal 7,2 percento al 6,8 percento).
Nel quadro delle prestazioni minime LPP, oggi l’avere di vecchiaia di ogni nuovo pensionato deve quindi essere aumentato di oltre un terzo. Ogni CHF 100’000 di avere di vecchiaia, è necessario dunque mettere a disposizione almeno CHF 33’300 in più per poter finanziare la rendita di vecchiaia di 6’800 franchi. Questi fondi vengono inevitabilmente finanziati a spese degli assicurati attivi, specialmente attraverso tassi d’interesse più bassi sugli averi di vecchiaia.
Si verifica quindi una ridistribuzione sistematica dai lavoratori ai beneficiari di rendite, che non è prevista dal secondo pilastro. La riforma permette di attenuare questa ridistribuzione indesiderata. Poiché la riduzione dell’aliquota di conversione comporta una diminuzione delle rendite per una parte dei lavoratori, la riforma prevede anche misure per garantire l’attuale livello delle rendite. Queste consistono nel rafforzamento del processo di risparmio (punti 2 e 3) e nelle compensazioni per la generazione di transizione (punto 4).

2. Riduzione della deduzione di coordinamento

Con la riforma della LPP la deduzione di coordinamento si riduce al 20 percento del salario AVS. In caso di periodo di contribuzione completo, questa riduzione migliora il livello di prestazioni secondo la LPP per i redditi bassi e medi (e quindi in particolare per i dipendenti a tempo parziale).

Approfondimento - In Svizzera la previdenza per la vecchiaia si basa sul collaudato sistema dei tre pilastri. Il primo pilastro (AVS) e il secondo pilastro (previdenza professionale, LPP) insieme garantiscono il mantenimento del tenore di vita abituale. Ai fini di coordinamento con il primo pilastro, nel secondo pilastro non viene assicurato l’intero salario. Al contrario, le quote di salario che sono già assicurate nell’AVS vengono detratte con la cosiddetta deduzione di coordinamento. La quota di salario da assicurare nel secondo pilastro è quindi chiamata anche salario coordinato. In origine, la deduzione di coordinamento corrispondeva all’importo di una rendita AVS massima semplice. Per favorire i redditi più bassi, a partire dal 2005 è stata ridotta a sette ottavi della rendita AVS massima semplice. Con una rendita AVS massima semplice di CHF 29’400, la deduzione di coordinamento è attualmente di CHF 25’725.
Con la presente riforma della LPP, la deduzione di coordinamento corrisponde al 20 percento del salario AVS. Questo permetterebbe alle persone con un basso reddito e specialmente ai lavoratori a tempo parziale di risparmiare di più per la previdenza professionale.

3. Contenimento degli accrediti di vecchiaia per età

La riforma della LPP prevede una semplificazione e una graduazione più contenuta degli accrediti di vecchiaia. Per gli assicurati tra i 25 e i 44 anni ora dovrebbe essere applicato un accredito di vecchiaia del 9 percento del salario soggetto alla LPP, mentre per gli assicurati tra i 45 e 65 anni del 14 percento. Questo passo, insieme all’adeguamento della deduzione di coordinamento, risulta necessario per mantenere il livello di prestazioni della LPP in caso di periodo di contribuzione completo.

Approfondimento - Attualmente, gli accrediti di vecchiaia per la previdenza professionale obbligatoria per una persona di età compresa tra i 25 e i 34 anni ammontano al 7 percento del salario coordinato, mentre tra i 55 e i 65 anni al 18 percento. Al fine di promuovere l’assunzione e il mantenimento dell’occupazione delle persone oltre i 55 anni, i contributi di risparmio LPP, che devono essere pagati in parti uguali dai dipendenti e dai datori di lavoro, devono essere graduati in misura minore rispetto a prima. In questo modo i lavoratori più anziani diventano meno «cari» per le aziende.

4. Misura di compensazione per la generazione di transizione

I lavoratori che andranno in pensione nei primi anni dopo l’entrata in vigore della riforma (la cosiddetta generazione di transizione) riceveranno un supplemento di rendita in base al loro anno di nascita e all’avere di vecchiaia. Ciò permette di mantenere le prestazioni finora previste anche per la generazione di transizione. 

Approfondimento - La riduzione della deduzione di coordinamento e l’adeguamento degli accrediti di vecchiaia fanno sì che la riduzione dell’aliquota di conversione minima LPP sia compensata sull’intero periodo di contribuzione. Tuttavia, questa compensazione non funziona per i lavoratori che andranno in pensione nei prossimi anni. Per questa cosiddetta generazione di transizione sono quindi previste ulteriori misure affinché si possano fornire le prestazioni assicurate fino ad ora. Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno concordato un modello secondo cui il supplemento di rendita è stabilito in base all’anno di nascita e all’avere di vecchiaia risparmiato. Il supplemento di rendita completo (ossia CHF 2’400 all’anno per le prime cinque classi d'età della generazione di transizione, CHF 1’800 per le successive cinque classi d’età, ovvero 6-10, e CHF 1’200 per le ultime cinque classi d’età, ovvero 11-15) viene corrisposto agli assicurati il cui avere di vecchiaia al momento del pensionamento non supera di 2,5 volte il salario annuo massimo assicurato di CHF 220’500. Non si ha diritto a un supplemento di rendita se l’avere di vecchiaia supera di 5 volte il salario annuo massimo assicurato (CHF 441’000). Se si dispone di un avere di vecchiaia che si situa tra questi due valori soglia, si ha diritto a un supplemento di rendita ridotto. Circa il 25 percento degli assicurati nella generazione di transizione riceve un supplemento di rendita completo, mentre un ulteriore 25 percento percepisce un supplemento di rendita ridotto.

5. Abbassamento della soglia d’entrata

La soglia d’entrata, ossia il salario annuo minimo a partire dal quale la previdenza professionale diventa obbligatoria, con la riforma della LPP viene abbassata dagli attuali CHF 22’050 a CHF 19’845. 

Approfondimento - Con l'abbassamento della soglia d’entrata, vanno assicurati circa 70’000 lavoratori in più e 30’000 persone con più di un impiego per i rapporti di lavoro aggiuntivi. Queste persone avranno così accesso alla previdenza professionale e a una migliore assicurazione.