Il Consiglio degli Stati è ostile alle PMI?
Il divieto di disdetta ordinario dovrebbe essere esteso all’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera ai sensi della LCA? Thomas Helbling, direttore dell'Associazione Svizzera d'Assicurazioni ASA, spiega perché condivide la posizione del Consiglio degli Stati e respinge la precitata estensione.
La revisione della Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA) ha già originato in Parlamento numerose e accese discussioni. Nel frattempo si è giunti a una convergenza sull’introduzione di un diritto di disdetta ordinario per le assicurazioni malattie complementari. È tuttavia ancora da definire se il precitato divieto di disdetta ordinario vada applicato solo alle assicurazioni complementari che integrano l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie ai sensi della Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) - o anche all’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera per le aziende. Il Consiglio nazionale è favorevole, mentre il Consiglio degli Stati è contrario a tale eventualità. Cosa significa questo per le aziende?
Thomas Helbling, direttore dell'Associazione Svizzera d'Assicurazioni ASA
Molti assicurati dispongono oggi di un’assicurazione complementare di malattia che integra l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di base. Ad esempio, un’assicurazione ospedaliera privata o semi-privata. Già oggi, le assicurazioni malattia complementari rinunciano volontariamente al diritto legittimo di disdetta ordinario. Grazie a questa rinuncia alla disdetta sancita nelle Condizioni generali d’assicurazione (CGA), dalle precitate assicurazioni malattia complementari non è possibile escludere né i malati cronici a causa dell’elevato ammontare delle prestazioni che percepiscono, né le persone anziane per ragioni legate all’età. Questa «regola non scritta» applicata sino ad oggi tra gli assicuratori malattia complementari, in futuro sarà formalmente sancita nella LCA. Si tratta di una disposizione equa e adeguata.
La domanda è: il divieto di disdetta ordinario dovrebbe essere esteso anche all’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera ai sensi della LCA? Io ritengo di no e condivido dunque la posizione del Consiglio degli Stati.
Copertura del rischio aziendale
L’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera serve alle PMI per coprire i rischi aziendali in caso di malattia e infortunio dei propri dipendenti nell’ambito del regime sovraobbligatorio LAINF. Il premio da pagare a questo scopo è allestito dagli assicuratori in funzione del rischio e in base al principio di causalità secondo il settore e la tipologia aziendale. Le aziende con bassi tassi di malattia beneficiano di premi più convenienti. D’altro canto, le aziende che per svariati anni presentano un’elevata quota di sinistri hanno premi più elevati. In pratica succede anche che le uscite per i sinistri siano superiori al previsto. In questo caso, i premi per l’azienda in oggetto devono essere aumentati di conseguenza al momento del rinnovo del contratto. Il motivo è ovvio: senza un aumento dei premi, per l’azienda con una quota di sinistri (troppo) elevata si continuerebbe ad applicare il premio precedente - troppo basso - che, pertanto, dovrebbe essere compensato dalle altre PMI assicurate con un’evoluzione favorevole dei sinistri. Ciò, di rimando, contraddice il principio di solidarietà all’interno di una collettività di assicurati.
Spiacevoli conseguenze
In base al precitato concetto di solidarietà, se l’aumento del premio non viene accettato l’assicuratore può rescindere il contratto con l’azienda che presenta un’eccessiva quota di sinistri. Se, come richiesto dal Consiglio nazionale, il divieto di disdetta ora verrà introdotto anche per l’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera, in pratica vi saranno spiacevoli conseguenze. Nell’interesse delle aziende industriali e commerciali con un rapporto di sinistri equilibrato, le compagnie di assicurazione probabilmente offriranno contratti solo per un periodo limitato ad un anno - anziché tre come finora. Il rinnovo tacito dei contratti, attualmente prassi comune, in tal caso non sarà più possibile. Tutte le imprese - anche quelle che sull’arco di molti anni presentano una quota di sinistri nella media - sarebbero pertanto costrette a stipulare un nuovo contratto all’inizio di ogni nuovo anno civile. Mentre le grandi imprese sarebbero in grado di gestire meglio la situazione, le PMI in particolare correrebbero il rischio di dimenticare di stipulare un contratto. La conseguenza sarebbe la sospensione della copertura. A pagarne il prezzo sarebbero i collaboratori. Inoltre: l’introduzione del divieto di disdetta senza un valido motivo comporta anche un maggiore onere amministrativo e costi più elevati per le compagnie di assicurazione, con un conseguente aumento dei premi. Ciò può essere nell’interesse delle PMI e dei loro dipendenti? Non lo credo affatto. Nell’attuale dibattito sulla LCA, il Consiglio degli Stati respinge giustamente l’introduzione del divieto di disdetta e così facendo non opera contro, ma a favore delle PMI e della collettività degli assicurati.
Importante: la copertura dei beneficiari delle indennità giornaliere è sempre garantita, anche in caso di disdetta del contratto collettivo. Ai sensi della nuova LCA, in caso di sinistro l’indennità giornaliera deve essere corrisposta al massimo sino alla fine del periodo di prestazione, di norma 730 giorni, anche in caso di disdetta del contratto.
Thomas Helbling, direttore dell'Associazione Svizzera d'Assicurazioni ASA